Segretari, stipendi ancorati al capofila
Un parere della Ragioneria generale dello Stato (prot. 76063/14) frena gli stipendi dei segretari comunali in convenzione tra più enti.
La Ragioneria generale, rispondendo al quesito di un ente, ha precisato che non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi determinare - con il semplice atto di convenzione - alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto.
Tale aspetto riguarda tutti i segretari comunali che operano in sedi capofila di dimensioni demografiche inferiori alla classe di appartenenza della segreteria convenzionata.
Fonte: Il Sole 24 ore 31/10/2014 – pag 42
Allegato
Lo stipendio del segretario non può essere «alleggerito»
Vi sono molti dubbi sulla legittimità del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei segretari comunali che passano a un ente di fascia inferiore, in quanto questa materia si deve considerare compresa nella contrattazione collettiva. In ogni caso sono esenti i segretari in disponibilità.
Sono queste le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 52 del 3 ottobre. Se questa tesi sarà confermata, si pongono seri dubbi sulla legittimità della diminuzione del trattamento economico dei segretari che sono passati in un Comune di classe inferiore, soprattutto laddove tale passaggio sia avvenuto prima dello scorso l° gennaio, data di entrata in vigore della nuova disposizione.
La legge n. 147/2013, al comma 458 ha abrogato le norme che impedivano la reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici, vale a dire l'articolo 202 del Dpr n.3/1957, che obbligava le Pubbliche amministrazioni all'erogazione di una indennità ad personam nel caso di mobilità che determinava il peggioramento del trattamento economico in godimento, e l'articolo 3, comma 57, della legge n. 537/1993, per cui questa indennità non era riassorbibile con i futuri miglioramenti e non era rivalutabile.
Sulla scorta della legge di stabilità l'unità di missione del ministero dell'Interno, cioè la struttura che ha preso il posto della disciolta Agenzia dei segretari, con la circolare n.3636 (P) del 9 giugno 2014, ha chiarito che l'abolizione del divieto di reformatio in peius si applica ai segretari comunali e provinciali, «lasciando intendere (ci dice il parere dei giudici contabili della Liguria) la non operatività della norma nei confronti del segretari comunali e provinciali che si trovano nella particolare situazione della disponibilità».
Fonte: Il Sole 24 ore 20/10/2014 – pag 34
La riforma Pa è legge
Sulla Gazzetta Ufficiale 190 di ieri è stato pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 114, con la «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari». La legge entra in vigore oggi e converte il Dl Pa, contenente disposizioni che vanno dall'abolizione dal trattenimento in servizio alla mobilità dei dipendenti, dagli incentivi di progettazione ai compensi dei segretari comunali.
Fonte: Il Sole 24 ore 19/08/2014 – pag 28
Assegno nucleo familiare 2014/2015
L' INPS, con circolare n 76 dell'11 giugno 2014, ha pubblicato i nuovi livelli reddituali familiari relativi alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015.
FONTE: Sito dell'INPS http://www.inps.it