Martedì, 21 Ottobre 2014 11:15

Lo stipendio del segretario non può essere «alleggerito»

Vi sono molti dubbi sulla legittimità del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei segretari comunali che passano a un ente di fascia inferiore, in quanto questa materia si deve considerare compresa nella contrattazione collettiva. In ogni caso sono esenti i segretari in disponibilità.
Sono queste le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 52 del 3 ottobre. Se questa tesi sarà confermata, si pongono seri dubbi sulla legittimità della diminuzione del trattamento economico dei segretari che sono passati in un Comune di classe inferiore, soprattutto laddove tale passaggio sia avvenuto prima dello scorso l° gennaio, data di entrata in vigore della nuova disposizione.

La legge n. 147/2013, al comma 458 ha abrogato le norme che impedivano la reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici, vale a dire l'articolo 202 del Dpr n.3/1957, che obbligava le Pubbliche amministrazioni all'erogazione di una indennità ad personam nel caso di mobilità che determinava il peggioramento del trattamento economico in godimento, e l'articolo 3, comma 57, della legge n. 537/1993, per cui questa indennità non era riassorbibile con i futuri miglioramenti e non era rivalutabile.

Sulla scorta della legge di stabilità l'unità di missione del ministero dell'Interno, cioè la struttura che ha preso il posto della disciolta Agenzia dei segretari, con la circolare n.3636 (P) del 9 giugno 2014,  ha chiarito che l'abolizione del divieto di reformatio in peius si applica ai segretari comunali e provinciali, «lasciando intendere (ci dice il parere dei giudici contabili della Liguria) la non operatività della norma nei confronti del segretari comunali e provinciali che si trovano nella particolare situazione della disponibilità».

Fonte: Il Sole 24 ore 20/10/2014 – pag  34