Mercoledì, 26 Marzo 2014 11:32

P.A. assenze per visite con autocertificazione

La Funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/2014, ha chiarito la portata del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del Dlgs 165/2001, così come modificato dal Dl 101/2013 stabilendo che in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente pubblico deve fruire dei premessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei contratti nazionali (permessi retribuiti, banca ore). Solo in caso di concomitanza di queste assenze con una incapacità lavorativa, trovano, invece, applicazione le ordinarie regole di giustificazione dell'assenza per malattia.

Il permesso per tali assenze è giustificato dall'attestazione rilasciata dal medico della struttura sanitaria (pubblica o privata) che ha svolto la prestazione medica: tale attestazione dovrà necessariamente contenere l'indicazione del giorno e dell'arco temporale di permanenza (dal/al) del lavoratore presso la struttura. In alternativa i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per per uno dei motivi sopra indicati potranno anche auto certificare l'attestazione della propria presenza nella struttura sanitaria secondo le disposizioni del dpr 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

FONTE: ITALIA OGGI del 26 mar 2014 pag. 39