Giovedì, 12 Dicembre 2013 18:33

Non c'è obbligo di reperibilità per il dipendente in ferie

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27057, depositata il 3 dicembre u.s., ha stabilito che il datore debba essere informato del luogo in cui inviare le comunicazioni al suo dipendente, ma il diritto non si estende ai periodi di ferie, che sono un bene costituzionalmente tutelato. Esiste poi anche un'esigenza di privacy, coniugata con l'assoluta libertà per il lavoratore di andare dove vuole a recuperare le sue energie psicofisiche. La Cassazione con la suddetta sentenza richiama ad una corretta lettura delle norme vigenti per i dipendenti degli enti locali: articolo 23 del Ccnl di comparto e articolo 18 del Ccnl., stabiliscono rispettivamente che tra i doveri del dipendente vi è anche quello di «comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse». Mentre l'articolo 18 consente al datore di interrompere o sospendere il periodo di vacanza quando questa è già in atto.