I contributi Inail vanno versati anche se l'attività lavorativa viene sospesa. «La contribuzione è...dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)». Corte di cassazione, sentenza 15120/2019, depositata il 3 giugno
Fonte: il sole24 ore (5 giugno 2019 pag. 29)