Giovedì, 23 Luglio 2015 12:21

Arriva la proroga del modello «770»

Verso lo spostamento del termine per la spedizione del prospetto dal 31 luglio al 30 settembre

Proroga in arrivo per la scadenza dell’invio del modello 770. L’orientamento degli uffici del ministero dell’Economia e delle Finanze è di predisporre un decreto che verrà sottoposto alla presidenza del Consiglio dei ministri per il via libera e che doverbbe riportare come nuova scadenza la data del 30 settembre al posto di quella attualmente fissata al 31 luglio.

 

Fonte: Il Sole 24 ore -23/07/2015 – Pag. 35

 

 

 

Pubblicato in News

I crediti superiori a 15mila euro che scaturiranno dal prossimo 770 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) potrebbero essere soggetti all'obbligo di certificazione attraverso il visto di conformità.
Si tratta della novità introdotta dalla legge di Stabilità 2014, e in particolare dal comma 574 dell'articolo 1 della legge 147/2013, con decorrenza dal periodo d'imposta 2013, secondo cui l'utilizzo in compensazione esterna nel modello F24 dei crediti relativi alle ritenute (così come per i crediti Irpef, Ires e Irap) per importi superiori a 15mila euro comporta l'obbligo di rilascio del visto di conformità (articolo 35 del decreto legislativo 241/97) sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito.
In pratica il sostituto d'imposta che abbia già optato (cioè prima della presentazione della dichiarazione) o che intenda optare (dopo la presentazione) per l'utilizzo del credito in compensazione "esterna o orizzontale", cioè quella esposta in F24 attraverso l'uso del codice tributo 6781 (ritenute di lavoro dipendente) o 6782 (ritenute di lavoro autonomo), è obbligato, a richiedere ed ottenere, prima della presentazione della dichiarazione, il visto di conformità al responsabile del Caf o in alternativa al professionista abilitato ovvero al soggetto che effettua il controllo contabile, se esistente in azienda.
Come spiegato dall'Agenzia in occasione di Telefisco, il visto non deve essere rilasciato in via preventiva rispetto alla compensazione, ma solo esposto in dichiarazione.
Questa novità è ospitata nel frontespizio del modello dove nella sezione "firma della dichiarazione" è stato introdotto il nuovo campo "attestazione" che dovrà essere "flaggato" nel caso in cui il visto sia rilasciato dal soggetto che effettua il controllo contabile (articolo 2409-bis Codice civile).
In alternativa, o qualora non soggetto agli obblighi della revisione contabile, il sostituto potrà richiedere l'apposizione del visto al responsabile del Caf o a un professionista abilitato, compilando in questo caso, sempre nel frontespizio, la sezione "visto di conformità", che già esisteva, ma che da quest'anno deve essere utilizzata anche per quest'ulteriore situazione per la quale è richiesta l'asseverazione da parte di un soggetto abilitato.
L'apposizione del nuovo visto di conformità è altresì consentita a quei professionisti (consulente del lavoro, dottore commercialista, iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti presso le camere di commercio), che abbiano inviato una comunicazione preventiva alla Direzione regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale al fine di essere inserito nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Quello che invece non è stato chiarito dal legislatore, né dall'Agenzia è come debba procedere il soggetto tenuto al rilascio del visto di conformità, e cioè in cosa debba in effetti consistere questa verifica e conseguentemente quali documenti probatori debba di fatto pretendere dal sostituto d'imposta cliente.
Si ritiene che il sostituto dovrebbe fornire al professionista la ricostruzione dei crediti maturati (e forse parzialmente utilizzati) esposti nel quadro SX del modello semplificato, nonché i documenti che comprovino l'esistenza di questi crediti e l'assenza di situazioni inibenti (ad esempio F24 che attestino il versamento in eccesso, prospetti 730/4 da cui emergono i crediti rimborsati, attestazione del concessionario da cui non risultino cartelle esattoriali scadute di importo superiore a 1.500 euro).
Tale lavoro è fatto in autonomia dal professionista che deve rilasciare il visto, solo se quest'ultimo ha predisposto la dichiarazione da cui il credito emerge, mentre in caso contrario il sostituto dovrà fornire tutti i dati e le informazioni richieste dal professionista per l'asseverazione.
Il sostituto potrebbe bypassare questo nuovo adempimento, qualora decidesse di utilizzare quel credito in compensazione interna (ovvero lo abbia già fatto nei precedenti mesi del 2014), cioè provvedendo direttamente a scomputare il credito dalle altre ritenute dovute.
È invece obbligato ad adeguarsi alla nuova regola, ed ottenere quindi il visto, quell'azienda che, non conoscendo la novità introdotta dalla Finanziaria 2014, nei mesi precedenti a quello di presentazione della dichiarazione, abbia già provveduto a recuperare il credito relativo al 2013, di importo superiore a 15.000 euro esponendolo in F24 con il codice tributo 6781 o 6782 (anno di riferimento 2013).

 

Fonte: Il Sole 24 ore 11/07/2014 – pag  32  

Pubblicato in News