La lettera a), comma 1 articolo 2 del D.L. n. 4/2014 abroga i commi 575 e 576 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Tali disposizioni stabilivano:
- La possibilità, entro il 31 gennaio di quest’anno e già a decorrere dall’anno 2014, di adottare provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del Tuir;
- In assenza di tali provvedimenti, la riduzione dell’aliquota di detrazione di cui al comma 1, articolo 15, del Tuir al 18% per l’anno 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.